Al Gestore Don Giancarlo Musicò
Ai Signori Docenti
Ai Signori Genitori
Al Personale ATA
Al SitoWeb

 Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024

IL COORDINATORE DIDATTICO

VISTO     

il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO
l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti

VISTE
le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA
la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

VISTA
la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

CONSIDERATO
che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA
la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2020-21

VISTA     
la nota prot. n.17836 del 6/10/2021 dell’USR  CALABRIA che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021.

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, per la componente DOCENTI, GENITORI, ATA  nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Ad ogni buon fine, si precisa che:

    • Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
    • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
    • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
    • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
    • Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

  1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori perla scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 6 genitori; massimo 12 docenti; massimo 2 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:
  • per la componente Genitori: almeno 20 genitori
  • per la componente Docenti:  visto il numero dei docenti, tutti i docenti non candidati
  • per la componente ATA: almeno 1

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.

  1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
  2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
  3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.  Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Modalità di votazione

  • All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
  • Ogni elettore può esprimere fino a 1 voto di preferenzaI genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
  • Sarà istituito un solo seggio elettorale.

 Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Coordinatore Didattico
Prof Maria Aurora Placanica