All’Albo della Scuola
Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
LORO SEDI
Oggetto: Limite massimo ore di assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 2018/19.
Si comunica che, come previsto dall’art.14 comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, a ciascun allievo, ai fini della valutazione finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, corrispondente al monte ore complessivo di lezioni di tutte le discipline.
Questo Istituto nel corrente a.s. ha un monte ore annuale complessivo di 1020 ore per le classi del Ginnasio e di 1053 per le classi del Liceo, per cui il limite minimo per la validità dell’anno scolastico consiste in 765 ore di presenza per le classi del Ginnasio e in 790 per le classi del Liceo.
Si deduce, quindi, che ogni alunno del Ginnasio potrà assentarsi per un limite massimo di 255 ore e del Liceo per 263 ore, per l’intera durata dell’anno scolastico.
Si aggiunge che la Scuola potrà stabilire, per casi eccezionali, straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque che dette assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe. La C.M. n. 20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
La nota ministeriale prot. n. 1000 del 22/2/2012, ai fini della validità dell’anno scolastico, ha considerato anche gli eventi imprevedibili e straordinari, quindi non programmabili, come gravi calamità naturali ed eccezionali eventi atmosferici, a seguito dei quali i Sigg. Sindaci dispongono con ordinanza la chiusura delle sedi scolastiche.
La Scuola fornirà, prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Bonarrigo
Limite Massimo assenza A.S. 2018-2019